Lotta alla povertà e all’esclusione

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Questa sezione si concentra su interventi mirati a contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale delle persone più vulnerabili. Le azioni includono sostegno economico, percorsi di reinserimento lavorativo e progetti per garantire l’accesso ai servizi essenziali, promuovendo pari opportunità e dignità per tutti.

Il Supporto per la formazione e il lavoro

 

Video-guida interattiva verso il Supporto per la Formazione e il Lavoro

DEFINIZIONE 

 Il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85
del 3 luglio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo
del lavoro”, istituisce il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di
Inclusione
(d’ora in avanti denominati SFL e ADI), rispettivamente a decorrere dal 1°
settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024. 

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone
a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di
formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento,
di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque
denominate
(art. 12 del D.L. 48/23 convertito con modificazioni dalla L. 85/23). 

Nelle misure del SFL rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili
alla collettività.
Questi ultimi si configurano quali progetti in ambito culturale, sociale,
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il
comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo
svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di
lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un
rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del
D.L. 48/23 convertito dalla L. 85/23). 

Il SFL prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione alle misure di
attivazione lavorativa sopra indicate, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale
importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12
mensilità
, mediante bonifico mensile da parte dell’INPS, ed è condizionato
all’effettiva partecipazione alle attività
formative, di qualificazione e riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del
lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio
civile universale. 

Il SFL è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza e
con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la
disoccupazione. 

I BENEFICIARI 

 Il SFL si rivolge ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni,
che non hanno i requisiti per accedere all’ADI. 

I REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA 

Ai fini dell’accesso alla prestazione i richiedenti il SFL devono possedere, per tutta la
durata del beneficio, i requisiti di seguito descritti. 

Innanzitutto, i richiedenti devono possedere requisiti di cittadinanza, soggiorno e
residenza
come descritti dall’art. 2 comma 2, lett. a) del DL 48/23 convertito con
modificazioni dalla L. 85/23. In particolare, il richiedente deve essere alternativamente: 

  • cittadino italiano o di un altro Paese dell’UE; 
  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di
    soggiorno, anche permanente; 
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
    di lungo periodo; 
  • titolare dello status di protezione internazionale.

 Possiedono i requisiti di soggiorno necessari per accedere alla prestazione anche i
soggetti in possesso del certificato dello status di apolide ai sensi del D.P.R. n. 572/93.
Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere
residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo
continuativo. 

Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio. 

Nella domanda è richiesta la conferma del possesso dei REQUISITI DI
CITTADINANZA, SOGGIORNO E RESIDENZA. 

Il richiedente deve, altresì, possedere congiuntamente i seguenti requisiti
economici:

  • ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui
  • Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui,
    moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini
    ISEE. 
  • Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non
    superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non
    superiore a 150.000 euro. 
  • Patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc.,
    al lordo delle franchigie) inferiore a: 
 ✓ 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 
8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 
10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia
aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
 
Questi massimali sono incrementati di: 
5.000 euro per ogni componente con disabilità; 
7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o
di non autosufficienza presente nel nucleo. 
  • Non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque
    titolo o nella piena disponibilità di:
     
autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di
cilindrata superiore a 250 cc,
immatricolati per la prima volta nei
36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli
per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità
navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 3 co. 1 D.lgs. n.
171/2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
 
Ulteriori requisiti che il richiedente deve possedere in fase di presentazione della
domanda e per tutta la durata della prestazione sono: 

  •  non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di
    prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi
    dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; 
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi
    successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa,
    nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito
    della procedura di cui all’art. 7 della legge 604 del 1966; 
  • assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto
    legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione. 
 Nella domanda è richiesta la conferma del possesso dei REQUISITI
ECONOMICI. 
LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO 

La domanda di SFL può essere presentata all’INPS, a partire dal 1° settembre
2023
, in modalità telematica: 

  •  attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con
    SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica all’apposita
    sezione dedicata al SFL; 
  • tramite gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1°
    settembre 2022 e presso i Centri di Assistenza Fiscale a partire dal 1° gennaio
    2024. 

Oltre ai dati anagrafici e di contatto, nella domanda è richiesta la conferma
del possesso di tutti i requisiti di accesso alla misura, del rispetto degli
impegni, con l’indicazione delle modalità di pagamento. 

A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve confermare la
propria iscrizione
sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale (SIISL), al fine di
sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD), autorizzando la trasmissione
dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’Impiego (CPI), alle Agenzie per il Lavoro e
agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003, nonché ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.150/2015. 

All’esito della verifica positiva della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del
Patto di Attivazione Digitale (PAD), il richiedente è convocato presso il servizio per il
lavoro competente, per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. 

Nel Patto di Servizio Personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro,
almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
individuate dal beneficiario.
Il Patto di Servizio Personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai
percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei
lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). 

La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può
essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali
messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai
beneficiari. 

 A seguito della stipulazione del patto di servizio, l’interessato potrà ricevere offerte di
lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro oppure essere inserito in
specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla
formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
L’interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione,
rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso il
SIISL, le sue preferenze. 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare ogni variazione dei redditi, del patrimonio
immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui
sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia.
Ove nel corso di fruizione del beneficio sia intervenuta una variazione del nucleo
familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU
aggiornata, pena sempre la decadenza dal beneficio.